La data del 15 aprile per molti automobilisti segna il termine dell’obbligo dell’uso degli pneumatici invernali o delle catene. Dal 2013, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono le “dotazioni invernali”, fissandolo dal 15 novembre al 15 aprile.

Periodo di tolleranza
La circolare ministeriale n° 1049 ha inoltre concesso un mese di tolleranza per consentire il cambio stagionale degli pneumatici senza incorrere in sanzioni. In altre parole, si può passare dagli estivi agli invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e, viceversa, si possono rimontare le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.

Pesanti sanzioni
Ma cosa succede se si prosegue nell’uso delle gomme termiche? Tralasciando le considerazioni tecniche e di sicurezza (con il caldo la tenuta di strada e la frenata delle winter sono peggiori di quelle delle estive e l’usura del battistrada aumenta notevolmente), nella maggior parte dei casi si rischiano pesanti sanzioni. Il Codice della strada, infatti, per l’impiego stagionale degli pneumatici invernali concede una deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione, purché uguale o superiore a Q (160 km/h). Di solito, tale opportunità viene sfruttata ed è normale che le gomme termiche abbiano codice di velocità inferiore di una o più classi rispetto a quello delle estive: ad esempio, H (210 km/h) in luogo di V (240 km/h). Se però si circola d’estate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello prescritto per le estive, si rischia una sanzione di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” presso una sede provinciale della Motorizzazione per verificare il ripristino delle caratteristiche corrette.

Pneumatici 4 Stagioni
Tali considerazioni valgono a maggior ragione per gli pneumatici quattro stagioni, adatti per tutto l’anno, che devono necessariamente rispettare quanto prescritto nel libretto della vettura. Se, infatti, nel periodo invernale nessuno avrebbe da eccepire nel caso essi avessero codice di velocità inferiore, da metà maggio fino a metà ottobre si sarebbe passibili delle sanzioni sopracitate.